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REFERENDUM CONFERMATIVO 2026 - opzione di voto in Italia per i residenti all’estero (AIRE)

votazioni

Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per l’esercizio del diritto di voto in Italia

Data di Pubblicazione

19 gennaio 2026

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14/01/2026, è stata fissata per i giorni 22 e 23 MARZO 2026 la data del referendum popolare confermativo ex art. 138 della Costituzione.

Per i referendum di che trattasi, gli elettori italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.  

 In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 4 della legge 459/2001, nonché dell’art. 4 del DPR n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il 24 gennaio 2026, preferibilmente, utilizzando l’apposito modello allegato, recante le istruzioni.

 L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopra indicato all’Ufficio Consolare operante nella Circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

 Qualora l’opzione venga inviata per posta (all’Ufficio Consolare), l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione da parte dell’Ufficio Consolare stesso, entro il termine previsto

 Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON PREVEDE alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.

Ad ogni buon fine, si ricorda che “Non possono votare per corrispondenza” gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.

Ultima modifica: lunedì, 19 gennaio 2026

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